Riforma, cambiamento istituzionale e crescita economica | seconda parte

Eccoci alla seconda parte del post dedicato al nesso riforma-crescita economica. Qualche annotazione iniziale a beneficio di chi si fosse perso la prima parte. Si è detto che l’elemento istituzionale è uno dei fattori chiave nel determinare il grado di crescita e sviluppo economico di un paese. La struttura dei diritti di proprietà è l’esempio più classico di istituzione che incide sul sistema di incentivi che regola l’interazione economica degli individui. Nonostante l’abbondare di studi e ricerche il tema rimane controverso, specie se l’attenzione si sposta da istituzioni basilari a variabili istituzionali meno elementari. Se è difficile valutare la rilevanza di un singolo aspetto istituzionale che dire di una costituzione, ovvero di un complesso di elementi istituzionali? Poco, se non ci si accontenta di rimanere su un piano generale. Se si ribadisce in premessa l’impossibilità di fornire previsioni di sorta e ci si avventura, con molta onestà, nel campo delle speculazioni, solo allora si può discutere dell’impatto che la riforma costituzionale, in taluni suoi aspetti, potrebbe avere sulle dinamiche economiche del paese.course-1015601_640

Il primo elemento su cui ragionare riguarda il cuore stesso della riforma, ovvero lo snellimento del processo legislativo. L’attribuzione, in via prevalente, della prerogativa legislativa alla sola Camera dei Deputati dovrebbe garantire tempi di adozione più rapidi. La prassi è l’unica che potrebbe/potrà dirci in che misura questo obiettivo sarà raggiunto, a dispetto delle obiezioni che vengono oggi mosse, più o meno legittimamente. Ammettiamo che i tempi di adozione delle leggi vengano effettivamente ridotti. Si tratta di un traguardo rilevante per le prospettive economiche del paese? Potrebbe. L’Italia non soffre della mancanza di leggi, semmai il contrario. Disporre di una pletora di leggi (che disciplinano in maniera non necessariamente univoca e in misura talvolta eccessiva determinate materie) non garantisce maggiore certezza del diritto ma il suo contrario. Un assetto legislativo ideale – sia in generale che per favorire l’iniziativa economica – vede la presenza di un numero congruo di regole, chiare, univoche e stabili nel tempo. L’ultimo punto è fondamentale: disporre di cattive leggi è un male, avere leggi che cambiano in continuazione è peggio. Si comprenderà il perché di una risposta timida al quesito sopra enunciato. La maggiore rapidità con la quale potrebbero venire adottate le leggi potrebbe essere un vantaggio laddove tale circostanza venga sfruttata per mettere ordine nel mare magnum di leggi che regolano tanta parte del nostro vivere quotidiano. Un altro vantaggio dato da un processo legislativo più snello potrebbe essere quello di garantire che le leggi non risultino costantemente annacquate dalla ricerca di un compromesso sistematico. Intendiamoci, talvolta il compromesso è auspicabile, laddove occorra evitare di pregiudicare, attraverso una certa decisione, posizioni diverse e meritevoli di tutela. E tuttavia, il compromesso non è un valore in sé. Spesso e volentieri la politica del compromesso è foriera di decisioni, di leggi, che risultano insoddisfacenti per tutte le parti in causa. Meglio sarebbe poter testare la bontà di talune scelte – coerenti con una visione d’insieme, univoche – ed eventualmente tornare su quelle stesse scelte laddove queste non si rivelino adeguate. Mi rendo conto delle insidie di un simile processo di trial and error, ma con i giusti limiti potrebbe rivelarsi un modo per raggiungere politiche più efficaci. Siamo nel campo delle speculazioni, ricordiamolo.

Veniamo al secondo dei due pilastri della riforma: il riassetto di competenze tra Stato e Regioni. La nuova formulazione dell’art. 117 prevede due distinti elenchi di materie nelle quali Stato e Regioni hanno competenza esclusiva e l’abolizione della categoria di materie a legislazione concorrente. Questo riassetto dovrebbe ridurre sensibilmente lo spazio di conflittualità tra Stato e Regioni, a beneficio del processo decisionale, sia che esso si esplichi a livello del primo o delle seconde. Quest’ultimo dovrebbe guadagnare in efficacia e rapidità, attributi di cui si gioverebbe – anche – l’iniziativa economica. Ancora una volta, non possiamo quantificare l’impatto economico di alcunché, ma possiamo dire che in questo caso – coeteris paribus – ci si muove nella direzione giusta. D’altro canto, persino questo aspetto della riforma, sul quale potrebbe esservi una certa convergenza di vedute, non è esente da critiche. Ve ne sono di due ordini. La prima ha a che vedere col fatto che la conflittualità tra Stato e Regioni potrebbe ripresentarsi in altra sede e in altra forma, vale a dire nell’ambito del rapporto tra Camera e Senato, specialmente laddove si configurassero maggioranze di colori politici diversi nei due rami del Parlamento. Che dire? Personalmente ritengo che i cambiamenti apportati all’art. 117 rappresentino un passo in avanti, a prescindere dai problemi che si annidano in altre parti della riforma e che pure mi sono evidenti.

L’altro aspetto di rilievo sul quale si levano voci critiche è il sostanziale riaccentramento di poteri cui si assisterebbe, con la riforma, a dispetto della presunta connotazione “federalista” del nuovo assetto. Difficile esprimere un giudizio. Vi sono gli estremi per parlare di un riaccentramento di potere, lo riconosco, ma non mi sento di scandalizzarmi per tale circostanza. Quello che non mi sento di fare, soprattutto, è di discutere cosa si debba prediligere in termini di accentramento/decentramento di potere ai fini della crescita economica del paese. In astratto, studi e ricerche vi diranno che un maggiore decentramento è da preferire per gli effetti che comporta sulla gestione del territorio, più vicina alle istanze e agli interessi dello stesso, e sulla responsabilizzazione delle classi dirigenti locali (maggiore accountability per dirla con un termine del quale, non a caso, manca un corrispettivo nella lingua italiana). Quegli effetti dovrebbero avere un’incidenza anche economica poiché, sempre in linea teorica, le potenzialità di un territorio avrebbero maggiori probabilità di venir fuori. Il problema è che l’assetto istituzionale italiano non è di tipo federale, per quanto si tenda, nella retorica, a interpretare l’assetto regionale – con evidente forzatura – in tal modo. Per questa ragione non ha molto senso guardare a studi e nozioni che riguardano assetti realmente federali. Infine, non sembra di poter affermare che la maggiore autonomia di cui hanno goduto le Regioni italiane a seguito del decentramento perseguito fino all’altro ieri abbia innescato chissà quali virtuosismi; certo, questo potrebbe dipendere da altre circostanze, se non addirittura dal fatto che il federalismo sia stato propinato in una versione light, annacquata… che dire, ancora una volta non possiamo trarre conclusioni, siamo nel campo delle speculazioni, a dispetto di quello che politici o esperti intellettualmente disonesti vi diranno.

Infine, è bene tornare sul concetto di cambiamento istituzionale, rifacendoci nuovamente al buon Douglass North, tra i più brillanti esponenti della cosiddetta New Institutional Economics. Il cambiamento istituzionale – secondo la linea interpretativa fornita da North – non è che il risultato della dialettica tra organizzazioni e istituzioni. Le seconde, lo ribadiamo, rappresentano le regole del gioco, l’insieme di vincoli formali e informali all’interno del quale azioni e interazioni prendono forma; le prime sono apparati – partitici, economici, sociali – che raggruppano schiere di individui accomunati dal perseguimento di un qualche fine.

network-1020332_640

Le organizzazioni, come gli individui, si muovono all’interno di un contesto istituzionale e plasmano la loro azione in base al complesso di regole che disciplinano l’interazione sociale. C’è di più. Le organizzazioni non solo operano secondo gli incentivi impliciti nel sistema istituzionale ma si adoperano per il suo cambiamento; la misura con la quale riescono a incidere sull’apparato istituzionale varia enormemente e dipende, in buona sostanza, dal potere contrattuale di cui le organizzazioni dispongono (che a sua volta dipende da tante variabili, sia interne che esterne alle organizzazioni medesime). In genere questo processo dialettico si esplica in modo graduale e porta a modificazioni marginali (da intendere in senso economico, al margine): il cambiamento istituzionale avviene in maniera incrementale, non discontinua. Vi sono delle circostanze in cui questa tendenza sembra essere smentita, pensiamo alle rivoluzioni o alle conquiste. In realtà, la storia ci insegna che la discontinuità è spesso solo apparente: di rado un cambiamento repentino del quadro politico o legislativo provoca effetti profondi e duraturi (a meno che non sia esso stesso l’apice di un processo in atto da tempo). E qui entrano in gioco i vincoli informali, gli usi, i costumi, le prassi consolidate. I vincoli formali possono essere stravolti nel giro di una notte, basta un colpo di stato, per fare un esempio limite. Il sostrato di regole che operano all’interno di una società a un livello informale e ben consolidato più difficilmente può essere rovesciato da un intervento immediato e radicale. Queste nozioni sul cambiamento istituzionale – per quanto sintetiche – dovrebbero aiutarci nella nostra riflessione sulla riforma costituzionale, fornendoci almeno un paio di indicazioni. La prima ha a che vedere col movente. Si è detto che il cambiamento è il frutto della dialettica organizzazioni-istituzioni; le prime cercano di “aggiustare” le seconde in accordo coi propri fini (da intendersi non in maniera negativa ma neutra). Potrebbe essere utile capire il vero movente di chi si fa promotore del cambiamento? Forse. Un’eventuale coerenza tra obiettivo dichiarato e tentativo in atto – ammesso che la si possa effettivamente valutare – andrebbe letta senz’altro positivamente in termini di accountability, ma per ciò che concerne il risultato essa non rappresenterebbe comunque una garanzia.

A proposito della ratio della riforma, c’è chi ritiene di vedere, oltre gli intenti dichiarati, moventi vari ed eventuali: dalla smania di potere dell’attuale compagine governativa alla perpetrazione di un disegno egemonico del Capitale, nella sua versione neo-liberista, etero-diretto e foriero di irrimediabili conseguenze per la democrazia. Non amo le cospirazioni e dunque non mi sento di sposare questa tesi. Non nego che la concezione neo-liberista sia ancora largamente prevalente a livello di governance e che ai problemi del capitalismo maturo e della globalizzazione si stia cercando di rispondere non discostandosi da quel paradigma, circostanza sulla cui opportunità è lecito nutrire dei dubbi. Detto questo non credo che vi sia un complotto pluto-massonico ai danni dei cittadini. Personalmente, ritengo che gli estensori della riforma giochino la loro partita sul terreno del cambiamento ed è per questo che lo perseguono con tenacia. Detto in altri termini, è verosimile che essi ritengano di apportare delle utili modifiche al processo decisionale, non perché siano buoni e bravi ma perché elettoralmente hanno investito su quello e vi si giocano la sopravvivenza politica. Come detto prima, pur ammettendo che questo scenario sia plausibile, ovvero che vi sia una volontà coerente con l’obiettivo dichiarato, non è detto che i cambiamenti si rivelino realmente utili. Questo ci porta alla seconda considerazione legata ai rudimenti teorici che sono stati forniti sopra. Non siamo in grado di stabilire, ex ante, l’impatto dei cambiamenti perché non sappiamo se e come il sostrato di vincoli informali resisterà alle modificazioni dei vincoli formali. Un processo decisionale più efficace ed efficiente potrebbe essere il punto di partenza di un processo atto a condurci verso un sistema istituzionale più favorevole all’iniziativa economica e in definitiva alla crescita, più di questo non si può dire.

L’unico vero insegnamento da trarre in questa sede riguarda l’impossibilità di spingersi oltre le speculazioni. Nel momento in cui ci chiediamo quale possa essere l’impatto della riforma sulla crescita economica del paese, è come se ci stessimo chiedendo che impatto avrà A su H, dati B, C, D, E, F e G, che si trovano tra la prima e l’ultima variabile. Davvero si vuole tentare una risposta? Se avete un palla di cristallo nel cassetto è il momento di tirarla fuori.

Riforma, cambiamento istituzionale e crescita economica | prima parte

Ancora un post sulla riforma costituzionale. Nel primo intervento si è discusso di come si è arrivati all’adozione del nuovo testo, di quanto l’iter sia stato legittimo e/o opportuno; nel secondo si è cercato di illustrare i cambiamenti apportati alla Costituzione vigente. Non ci si poteva esimere dalla stesura di un terzo atto, nel quale provare a ragionare sull’impatto economico che si presume questa riforma abbia. Inutile nascondersi, una delle ragioni per cui si è deciso di metter mani alla Costituzione – se non la ragione – è quella di favorire la ripresa economica del paese. L’efficacia e l’efficienza del processo decisionale sono obiettivi non fini a se stessi, ma preludono a una migliore gestione della cosa pubblica, intesa, tra l’altro, come capacità di assumere scelte idonee a rimettere il paese sui binari della crescita economica.

course-1015601_640Qualcuno starà già storcendo il naso, pensando che data la multiforme rilevanza della riforma non si possa appiattire la discussione su ragioni prettamente economiche o, ancora, che si trascuri il ruolo perequativo del decisore pubblico, laddove il discorso ruoti intorno alla sola crescita economica. Il punto è che non si vuole discutere di quanto sia giusto o sbagliato promuovere una riforma costituzionale per ragioni economiche, lascio ad altri questo compito ingrato; ancora più scivoloso è il terreno dell’equità delle scelte pubbliche, tema cui si lega un concetto tra i più controversi, in letteratura e non: la redistribuzione. Si noti che il tema è sì politico ma ancor prima economico: economico poiché la redistribuzione può minare la crescita, politico laddove il decisore pubblico debba garantire l’equità delle politiche (nonché una certa solidarietà tra le componenti della società) pregiudicando il meno possibile il sistema di incentivi che è alla base della crescita economica. Chi sia interessato alla questione non farà fatica a trovare fiumi di inchiostro nei quali immergersi; per quanto ci riguarda è sufficiente avere contezza del problema in premessa.

Lasciamo dunque da parte le critiche che potrebbero muoversi a monte, e ammettiamo che si voglia favorire la ripresa economica del paese – consumi, investimenti, esportazioni… in una sola parola il PIL – agendo sul piano del cambiamento istituzionale. La domanda dovrebbe sorgere spontanea: chi ci dice che la riforma costituzionale sia un fattore decisivo per la crescita economica? La domanda, sfortunatamente, non è banale e chiama in causa due grandi temi, contigui e controversi: il cambiamento istituzionale e il legame istituzioni-crescita economica.

Partiamo dal secondo. La causa ultima della crescita economica è una sorta di santo Graal per gli economisti. Risorse naturali, capitale fisico, capitale umano, innovazione tecnologica, sono alcuni dei più noti indiziati. Per molti di essi disponiamo di ricerche empiriche capaci di suffragare teorie e modelli economici. In altre parole, sembra lecito affermare che tutti questi fattori giochino un ruolo decisivo, magari in momenti diversi dello sviluppo di un paese, nel portare un’economia verso il suo potenziale o nell’accrescere quello stesso potenziale. Alcuni economisti, pur riconoscendo queste evidenze empiriche, ritengono che si tratti di fattori prossimi alle determinanti della crescita, non delle vere determinanti. Per questi autori l’elemento che realmente può spiegare la differenza in termini di crescita e sviluppo economico, nel tempo e nello spazio, è dato dalle istituzioni, da intendersi secondo la definizione data da uno dei massimi esponenti del filone istituzionalista, nonché Nobel per l’economia, Douglass North:

Le istituzioni sono le regole del gioco di una società o, più formalmente, i vincoli che gli uomini hanno definito per disciplinare i loro rapporti. Di conseguenza danno forma agli incentivi che sono alla base dello scambio, sia che si tratti di scambio politico, sociale o economico (North, 1994:23).

E’ un’accezione come si vede molto ampia, specie se si considera che North vi ricomprende non solo i vincoli formali, leggi e quanto vi sia di esplicitamente codificato ma anche i vincoli informali, ovvero norme di comportamento non formalmente codificate ma a volte anche più vincolanti dei precetti formali. Nel mare magnum di istituzioni ve ne sono alcune determinanti per l’instaurarsi dei rapporti economici, per lo sviluppo dei mercati, per un’allocazione efficiente delle risorse. Un esempio su tutti è rappresentato dai diritti di proprietà, non un esempio a caso. La struttura dei diritti di proprietà – come tali diritti siano definiti e garantiti – rappresenta, insieme alla possibilità di stipulare contratti e vederne rispettati i termini, l’aspetto istituzionale forse più rilevante nel determinare l’operato degli agenti economici. Quella struttura determina in larga parte gli incentivi che indirizzano gli individui verso azioni e interazioni più o meno favorevoli alla crescita economica. Si pensi ai fattori citati in precedenza come possibili alternative, il capitale fisico o l’innovazione tecnologica, ebbene, per quanto importanti, questi fattori presuppongono l’esistenza di un sostrato istituzionale: difficile che si investa nell’uno o nell’altra se non si ha la garanzia di poter cogliere i profitti attesi dall’investimento, refugees-1020271_640garanzia che discende dalla possibilità di esercitare un diritto di proprietà. Ovviamente il rispetto dei diritti di proprietà e degli impegni contrattuali presuppone solitamente lo sviluppo di un sistema giudiziario efficace, per cui quest’ultimo viene a configurarsi, di riflesso, come un’istituzione altrettanto essenziale. Il novero di istituzioni rilevanti per la crescita economica potrebbe essere ampliato ma si dovrebbe dar conto di un maggiore grado di discordanza tra studi e opinioni. Se, infatti, si può trovare un certo consenso intorno all’importanza degli elementi appena citati, quando si passano al vaglio altre istituzioni la discussione si fa più controversa. La presenza di un sistema valutario, che emancipi dal baratto (contribuendo ad abbattere i costi di transazione) è un altro esempio di istituzione basilare, e come tale non ci pone particolari problemi, ma si pensi a istituzioni complesse, quelle che regolano i mercati, come la normativa antitrust, o a quelle che operano per la stabilizzazione macroeconomica, come le banche centrali, ebbene, sulla loro utilità si trovano opinioni parecchio discordanti. In generale lo spettro di possibilità è compreso tra due estremi. Da un lato troviamo chi enfatizza il ruolo delle istituzioni e degli assetti istituzionali che garantiscono il massimo di libertà degli agenti economici, ovvero quei sistemi che ruotano attorno al rispetto dei diritti di proprietà e poco più. All’altro estremo troviamo chi ritiene che l’apparato istituzionale debba prevedere vincoli ed elementi regolativi volti a mitigare gli effetti dei cosiddetti fallimenti del mercato. Si faccia attenzione, non si sta parlando di laisser faire vs interventismo, Smith vs Keynes, o come preferiate indicare questo dibattito, oggetto di rinnovato interesse. Assumendo per semplicità che l’assetto istituzionale coincida con la nozione di Stato (ma si ricordi che è una semplificazione e che può essere decisamente fuorviante) potremmo dire che lo spettro al quale si è fatto riferimento va da uno Stato minimo a uno Stato regolatore, rimanendo fuori dalla portata della nostra discussione la nozione di Stato imprenditore.

Muovendo dalla teoria alla prassi, dove collocare la riforma della Costituzione? Se è vero che le istituzioni, in senso lato, sono le regole del gioco, la costituzione rappresenta una codifica di quelle stesse regole (quanto meno di parte di esse), un manuale, per così dire, redatto dai giocatori stessi, in una fase iniziale del gioco. Ebbene, che rapporto c’è tra la costituzione e la crescita economica? Al di là delle previsioni che incidono direttamente ed espressamente sui rapporti economici vigenti tra i cittadini (si pensi al Titolo III di quella italiana) una costituzione influisce sulla crescita economica in un senso più ampio e originario. La costituzione designa il complesso di regole primarie su cui si instaurano i rapporti di forza tra le varie componenti e tra i vari poteri operanti all’interno della comunità; essa descrive l’architettura istituzionale all’interno della quale si esplica il processo decisionale. Una puntualizzazione è d’obbligo. Nel contesto italiano e in generale nei paesi di civil law, quanto appena riferito vale per la costituzione intesa come “pezzo di refugees-1020263_640carta”, ovvero come fonte normativa primaria codificata in un documento tangibile. Il concetto di costituzione può anche designare un complesso di norme massimamente cogenti e immutabili nella percezione dei membri di una comunità, a prescindere dal fatto che si dia una codifica scritta delle stesse norme. Un concetto molto rilevante connesso a questa impostazione, tipicamente anglosassone, è quello di rule of law. Con esso si indica una sorta di meta-principio legale, la soggezione di tutti i cittadini alla legge, ivi compresi gli stessi legislatori. Tale principio distingue il regno dell’arbitrio dal regno della legge. Dunque, più che una lista di principi scritti nero su bianco ciò che garantisce ai cittadini di godere della propria libertà, anche economica, è la presenza di meta-norme, più o meno codificate, che sanciscano la soggezione dei membri di una comunità alle stesse regole e che – aspetto fondamentale – siano largamente condivise e vincolanti nella percezione comune.

Il discorso fatto finora potrà sembrare astratto e lontano dalle vicende di casa nostra ma è tale solo in apparenza. Anzitutto dovrebbe essere chiaro quanto sia arduo dare un giudizio sulla riforma costituzionale sulla base del suo potenziale impatto economico. Se, come detto qualche riga sopra, è difficile stabilire un legame (non parliamo poi di rapporto causa-effetto, spesso una chimera nell’ambito della ricerca economica) tra un singolo aspetto istituzionale e il grado di crescita economica, si figuri stabilire un nesso tra quest’ultimo e un intero assetto istituzionale, come quello su cui insiste la riforma costituzionale. Un’altra lezione da trarre da quanto si è detto sopra riguarda la persistenza e la maggiore rilevanza che un sistema di vincoli informali può avere su uno schema, magari riformato, di vincoli formali. Detto in altri termini, non è detto che ristampare il manuale con regole diverse induca i giocatori ad abbandonare prassi ormai consolidate. Questi aspetti chiamano in causa l’altro grande tema al quale si è accennato in apertura, il cambiamento istituzionale, del quale si dirà nella seconda parte del post.

La complessità dell’argomento ha reso necessaria una prima parte in qualche modo introduttiva. Forti di queste premesse potremo fare qualche cauta riflessione su determinati aspetti della riforma che potrebbero avere un’incidenza economica, da intendersi in coerenza con quanto illustrato ovvero in termini di rapporti economici e poi, per questa via, potenzialmente anche in termini aggregati.

Nel darvi appuntamento con la seconda parte del post vi segnalo due letture:

North, D. C., & Santagata, W. (1994). Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia. Il mulino. Un testo fondamentale, di immediata comprensione e di sicuro interesse anche per i non addetti ai lavori.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Handbook of economic growth, 1, 385-472. Un testo altrettanto discorsivo, estremamente interessante.

Politica monetaria, questa sconosciuta

Tassi d’interesse, banche centrali, politica espansiva… potrei continuare a lungo nell’elencare termini che riecheggiano qua e là nei notiziari e che rimbalzano sugli ascoltatori senza che essi acquisiscano reale consapevolezza dei fenomeni sottesi.

euro-447214_640

Per i macro-economisti è una cosa seria, per gli economisti più intransigenti (quelli che… l’economia è solo micro-) la politica monetaria ha poco di economia e molto di politica. Per tutti gli altri si presenta come una sorta di materia oscura: c’è, svolge un qualche ruolo, ma rimane impalpabile.

Come che sia, dobbiamo conviverci. Capirne di più renderebbe il nostro giudizio più autonomo dalle interpretazioni che i novelli presbiteri – i media – danno per noi. Dunque, ancora una volta, sfuggiamo alla tentazione di tornare allo stato di minorità dal quale un celebre filosofo – dimostratosi probabilmente troppo ottimista – riteneva fossimo usciti un paio di secoli fa. Vediamo di capirne di più.

Sentiamo parlare di politica monetaria più spesso di quanto non accadesse in passato, nelle più ovvie circostanze come in quelle meno scontate. Se ne discute a proposito della crisi finanziaria che ha innescato l’ultima epocale recessione o della crisi dei debiti sovrani; viene tirata in ballo nelle discussioni che riguardano i rapporti di forza tra gli Stati Membri dell’Unione Europea come tra questi e le istituzioni comunitarie; vi si fa riferimento anche quando si ragiona di questioni interne ai confini nazionali, specie in negativo, quando si discute della libertà di manovra economica che residua in capo ai governi nazionali.

Ebbene, nonostante molte delle discussioni dietro cui aleggia lo spettro della politica monetaria manchino dello spessore necessario a garantire lo sviluppo di argomentazioni realmente pertinenti, bisogna riconoscere come essa abbia un’effettiva rilevanza in tutte le questioni menzionate.

Preso atto di questa rilevanza trasversale, non ci si può astenere dal segnalare una questione che più di altre monopolizza l’attenzione degli addetti ai lavori e che non sarà sfuggita agli osservatori più attenti: la perdurante stazionarietà dei tassi di interesse a livelli storicamente bassi. Spendiamo immediatamente qualche parola in più sul fenomeno. Se è vero che in parte sia da ascrivere a una tendenza di lungo periodo, figlia di squilibri macroeconomici (per dirla in parole semplici un portato della dinamica risparmi/investimenti operante a livello globale, tale per cui un eccesso di offerta spinge in basso il costo del denaro) è altrettanto vero che l’operato delle più importanti banche centrali seguito alla crisi finanziaria ha acuito quella stessa tendenza, esasperandola. Alcune di quelle banche si sono addirittura avventurate in territorio negativo (fissando tassi di riferimento al di sotto dello zero), nel tentativo di reindirizzare la liquidità verso le attività produttive. Per il momento questo tentativo non sembra essere stato coronato da successo, circostanza che alimenta le perplessità degli osservatori e che irrobustisce le argomentazioni di chi ritiene che le banche centrali, dopo anni passati in prima linea dal fatidico 2008, si trovino con le armi spuntate.

Ricapitoliamo. Tra i vari problemi connessi all’attuale livello dei tassi di interesse ve ne sono due che spiccano per rilevanza. Da un lato si staglia la vera o presunta incapacità delle banche centrali di continuare a operare per favorire la ripresa economica. Dall’altro, vi è l’impatto che un regime di tassi di interesse così bassi ha sul valore delle attività, con tutto ciò che comporta. Pensiamo agli schemi pensionistici. Un sistema contributivo – nella sua essenza – prevede che si metta da parte oggi un certo ammontare, lo si investa e se ne godano i frutti domani. Tanto più alto è il ritorno sull’investimento tanto più alto sarà il flusso monetario di cui si potrà godere in futuro. Il discorso vale anche al contrario. Tassi di interesse bassi rendono meno sostenibile l’impegno a garantire pensioni dignitose (per tacere delle dinamiche demografiche che muovono nella stessa direzione).

E’ evidente che la discussione non può esaurirsi in un solo post. Si è voluto introdurre l’argomento, offrendo un assaggio di un dibattito tanto ampio quanto ricco di sfumature. Nei prossimi interventi vedremo di affrontare singolarmente alcune delle questioni menzionate, soffermandoci, se necessario, su eventuali questioni preliminari utili a una migliore comprensione dei fenomeni trattati.

Nel frattempo vi invito a leggere un articolo apparso nel penultimo numero dell’Economist, nel quale si illustra in maniera chiara e puntuale la questione dei tassi di interesse alla quale si è accennato sopra, a conferma della sua estrema attualità.

La riforma costituzionale: una disamina

Eccoci al secondo post dedicato alla riforma. Per chi si fosse perso la prima puntata, si è discusso del modo in cui essa è stata adottata. Si è detto che nonostante la legittimità del percorso parlamentare seguito, permangono ragioni teoriche sufficienti a mettere in discussione l’adeguatezza della maggioranza (minima) prevista dall’art. 138 e, conseguentemente, l’opportunità di avvalersi di tale maggioranza a dispetto di una maggioranza qualificata. Veniamo ora al contenuto della riforma.

Prima di procedere in tal senso mi si concedano due righe per commentare il passo indietro fatto dal premier rispetto all’eventualità di rassegnare le dimissioni in caso di sconfitta. Ritengo che vada salutato positivamente. Sorvolando sulla coerenza della scelta (si prenda il dizionario di politica alla lettera C e si noti la mancanza del lemma), si può apprezzare il fatto che il cittadino non si trovi più nell’imbarazzo di dover considerare lo scenario post-voto come uno degli aspetti da valutare ai fini della scelta referendaria. Non dovrebbe essere così, non doveva essere così fin dal principio e forse l’inversione di rotta è tardiva perché lo spauracchio del caos post-voto non abbia a pesare, che dire… votiamo la riforma in base al giudizio che ne diamo, sic et simpliciter.

ballot-1294935_640

In realtà non vi è nulla di semplice nel valutare la riforma a meno che non si voglia abdicare al proprio pensiero e sposare tesi preconfezionate. Diversamente, bisogna fare i conti con la sua complessità, vagliarne il contenuto nei singoli elementi e nell’insieme.

La riforma ruota attorno al superamento del bicameralismo perfetto. Le strade di Camera e Senato si dividono (salvo re-incrociarsi più o meno opportunamente in taluni casi) sul piano di funzioni, materie e criteri di elezione. Lo snellimento del Senato è uno specchietto per le allodole (irrilevante se non addirittura foriero di squilibri). Proviamo piuttosto a ragionare sui tre elementi indicati.

Sul piano funzionale si palesa la grande novità: la Camera dei Deputati rimane l’unica assemblea rappresentativa della Nazione, titolare del rapporto di fiducia con il Governo e – in via preminente – della funzione legislativa (novellato art. 55). Il nuovo Senato della Repubblica viene a rappresentare le istituzioni territoriali, ponendosi come organo di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (novellato art. 57); continua a esercitare la funzione legislativa nei limiti previsti dalla Costituzione riformata, sulla base dell’elenco di cui al novellato art. 70. Quest’ultimo è ben nutrito per cui se è vero che non si potrà più parlare di bicameralismo perfetto è difficile capire se l’esercizio della funzione legislativa guadagnerà in efficienza ed efficacia. Per alcuni la circostanza che la stessa sia attribuita in via generale alla Camera e nei limiti di un elenco tassativo al Senato rappresenta un bel passo avanti. Per altri è una soluzione di compromesso non soddisfacente e dal dubbio impatto. Sono previsti peraltro dei meccanismi attraverso i quali il Senato può esercitare, in via generale e in casi specifici, una residua influenza sui disegni di legge approvati dalla Camera (si vedano i commi 3, 4 e 5 dell’art. 70), con tempi e modi che però non dovrebbero minare l’impianto semplificatore della riforma.

Veniamo ora alle materie per le quali permane l’esercizio collettivo della funzione legislativa. L’elenco di cui all’art. 70 è stato oggetto di critiche per la lunghezza e la farraginosità del testo. Non mi sento di avallare l’idea che si voglia adottare deliberatamente un testo oscuro. Credo, almeno in questo caso, che i problemi del testo vadano ascritti a una certa imperizia e a criticità sostanziali che inevitabilmente si riflettono sulla forma. Le critiche sopra enunciate sono dunque, seppur su basi diverse, fondate. Venendo all’elenco, tra le voci di cui all’art. 70 spiccano:

«le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni»

il ché non sorprende vista la nuova natura del Senato, e la

«[…] legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea».

Quest’ultima previsione vorrebbe suggellare il ruolo del Senato come ponte non solo tra Stato ed enti territoriali ma anche tra questi ultimi e l’Unione Europea. Verrebbe sancita una volta di più l’articolazione territoriale ai livelli infra-statale, statale e sovra-nazionale e si creerebbe una contestuale sede atta al raccordo tra questi tre livelli. Prendo atto e segnalo questa impostazione, di evidente rilevanza, ma non intendo addentrarmi nella questione.

Oltre alle leggi richiamate, a quelle di revisione della Costituzione nonché ad altre presenti nell’elenco, vi sono una serie di leggi deducibili da una sfilza di rimandi interni ad articoli e commi, a confermare la faticosa leggibilità dell’art. 70.

Passiamo al terzo elemento indicato: l’elezione (e la composizione) del nuovo Senato, tema assai spinoso. La mutata procedura di elezione del Senato dovrebbe porsi in coerenza con la diversa funzione esercitata. L’art. 57, nella nuova formulazione, prevede che elections-536656_640siano i Consigli regionali a eleggere, tra i propri componenti, i novantacinque senatori che andranno a rappresentare le istituzioni territoriali. Gli altri cinque senatori con cui si arriva al fatidico numero di cento potranno essere eletti dal Presidente della Repubblica (per un mandato di sette anni), una previsione che ripropone qualcosa di analogo all’attuale istituto dei senatori a vita e che a fronte della mutata natura del Senato desta perplessità. Quest’ultimo annovererà tra i novantacinque anche un sindaco per Regione, eletto dal rispettivo Consiglio regionale. Mettiamo da parte questo “dettaglio” – su cui pure si potrebbero avanzare delle critiche – e ragioniamo sulla modalità di elezione aggiungendo un ulteriore tassello, il comma 5 dello stesso art. 57:

«La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma».

Ricapitoliamo: i senatori sono eletti, tra i consiglieri, dai Consigli regionali stessi ma in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri… secondo modalità rinvenibili al comma successivo? Magari, in realtà il sesto comma si limita a prevedere che le Camere approvino una legge per regolare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato. Anche l’art. 57 insomma non brilla per chiarezza. E’ stato fatto notare che l’articolo in questione sarebbe addirittura contraddittorio laddove prevede che i senatori vengano eletti dai Consigli ma in conformità alle scelte espresse dagli elettori. Il prof. Pace ha evidenziato che delle due l’una: o i Consigli si limitano a replicare la scelta fatta dagli elettori, nel qual caso si assiste a un’inutile duplicazione, oppure i Consigli eleggono i senatori senza essere vincolati, contravvenendo, a suo dire, al principio di sovranità di cui all’art. 1 della Costituzione. Ritengo di aver dato un’idea della problematicità di questo aspetto per cui non mi spingo oltre. Non mancano i contributi di esperti e studiosi per chi desideri ulteriori approfondimenti. Quello che mi preme sottolineare è che non si tratta di questioni di lana caprina, come sostenuto da qualcuno per ignoranza o in malafede.

Veniamo al Titolo V della Costituzione, anch’esso investito in maniera rilevante dalla riforma. Le provincie scompaiono dalla Carta, a suggellare un faticoso percorso già in atto sul quale tanto si potrebbe dire ma che ci porterebbe lontano. La sanzione formale della loro abolizione doveva pur arrivare per cui ben venga. Sulle difficoltà sostanziali del processo in atto si rimanda ad altra sede. Prima di giungere alla modifica più rilevante, quella concernente la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni merita un cenno il novellato art. 116. Il terzo comma del presente articolo prevedeva, nella versione precedente, la possibilità che le Regioni si vedessero attribuire forme e condizioni particolari di autonomia – limitatamente a determinate materie – ulteriori rispetto a quelle già in essere. Al di là delle necessarie modifiche conseguenti al nuovo assetto di competenze, si segnala l’introduzione di un cavillo che viene a condizionare quella possibilità. «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […] possono essere attribuite […] purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio». Viene così introdotto un meccanismo incentivante nei confronti delle Regioni. Difficile dire se verrà annacquato, nella pratica, dal ricorso ad altre previsioni presenti nel testo, ma in ogni caso è un passo nella direzione giusta. Nel contesto italiano è ormai diffusa la presenza di sistemi incentivanti, a tutti i livelli; il problema è che la loro applicazione deficitaria mina l’efficacia e dunque la ratio dei sistemi stessi.

Ed eccoci al famigerato art. 117. Diciamo subito che la sciagurata categoria di materie a legislazione concorrente è stata eliminata, gaudium magnum! Nella Carta riformata troviamo due distinti elenchi di materie nelle quali Stato e Regioni hanno legislazione esclusiva. L’elenco che afferisce allo Stato vien fuori rimpinguato, a confermare l’idea che si assista a un’inversione di tendenza rispetto al passato recente, ovvero a un rinnovato accentramento. In tal senso va letta anche l’introduzione di un comma nel quale, in buona contract-1481586_640sostanza, lo Stato si riserva la possibilità di intervenire in materie che esulano dalla propria legislazione esclusiva di fronte a esigenze “alte”, ineludibili (tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale). Un colpo al cerchio… un colpo va dato anche alla botte: l’elenco di materie di esclusiva competenza delle Regioni si chiude con una formula che sancisce la loro competenza residuale; esse hanno potestà legislativa su «[…] ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

Un cenno anche all’art. 119. L’ambito è quello delle risorse e dei vincoli finanziari degli enti territoriali. Merita di essere segnalato il quarto comma, dove si prevede che lo Stato definisca con legge indicatori di costo e fabbisogno allo scopo di promuovere condizioni di efficienza nell’esercizio delle funzioni pubbliche di Comuni, Città Metropolitane e Regioni. Riecheggia in questa previsione l’annosa questione dei costi standard, quei parametri che dovrebbero garantire, a parità di altre condizioni, che il costo dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni pubbliche dislocate sul territorio non sia arbitrariamente disomogeneo.

Anche la Corte Costituzionale non è immune dalle modifiche apportate dalla riforma. La maggiore novità si rinviene nella possibilità che la Corte si esprima (stante il ricorso di un certo numero di deputati o senatori) preventivamente sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari. La previsione va letta alla luce degli accadimenti che hanno interessato la legge elettorale precedente all’Italicum, dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte nel 2014. Anche questo aspetto meriterebbe una trattazione più estesa di quanto non impongano ragioni di sintesi. Limitiamoci a dire che se ne intuisce la ratio.

Prima di tirare le somme di questo excursus dobbiamo affrontare un ultimo tema assai controverso, quello del (vero o presunto) rafforzamento dell’esecutivo derivante dal complesso di modifiche apportate alla Carta Costituzionale. I sostenitori della riforma vedono in esso una svolta necessaria, lungamente auspicata e gravida di effetti virtuosi sulla futura efficacia dell’azione politica. Anche i detrattori vedono in esso una svolta, ma in senso autoritario. La pur giovane usanza di questo blog è di passare le cose al vaglio senza pregiudizi di sorta, per cui, come fatto per il resto della riforma, vediamo di individuare le previsioni che danno luogo alle opposte valutazioni e di ragionarvi. Partiamo dall’art. 72, sesto comma, che riguarda la cosiddetta corsia preferenziale per i disegni di legge presentati dal Governo. Con i limiti del caso – che riguardano le leggi di cui al sopravvissuto procedimento bicamerale e altre specificamente individuate – il Governo può avvalersi di una procedura atta a garantire che la Camera si pronunci in tempi abbreviati e certi su un disegno di legge ritenuto «essenziale per l’attuazione del programma di governo […]». Chi si straccia le vesti per questa previsione farebbe bene a ricordare l’abuso più o meno sistematico che si è fatto del decreto legge durante tutte le legislature delle ultime tre decadi (a dir poco). In dottrina è stato fatto notare come la prassi abbia piegato la natura del decreto legge facendone strumento di produzione legislativa quasi ordinario in mano al Governo. Ebbene, di fronte a tale evidenza non è forse meglio prevedere uno strumento idoneo a garantire maggiore libertà di manovra all’esecutivo, uno strumento che al contempo ne definisca i confini, piuttosto che difendere a spada tratta la Carta e poi chiudere gli occhi su una prassi che se ne allontana sistematicamente?

Dal momento che il decreto legge ha fatto irruzione nel discorso spendiamo due parole per le modifiche di cui è stato oggetto l’art. 77, che ne detta la disciplina. Il decreto legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge che il Governo può adottare in casi straordinari di necessità e d’urgenza e che deve essere convertito in legge, pena la decadenza, dall’organo cui solo, normalmente, spetterebbe la prerogativa di legiferare, il Parlamento nella versione precedente, la Camera, che ne è titolare in via generale, in quella attuale. Nulla di nuovo – a parte il necessario adattamento al nuovo assetto – se non fosse per l’introduzione di commi assenti nella versione precedente, che mirano a circostanziare l’utilizzo di questo strumento e a limitarne gli abusi. Si tratta di previsioni che dovrebbero scoraggiare la prassi attuale di utilizzare i decreti legge in maniera impropria (ampliandone indebitamente la portata in fase di conversione e così via), una problematica che si somma all’utilizzo indebitamente sistematico. Il discorso fatto sopra in merito all’iniziativa legislativa del Governo appare ancora più ragionevole alla luce della mutata disciplina del decreto legge.

La discussione sul rafforzamento dell’esecutivo non può che ricondurci a un passaggio della riforma cui si è solo accennato: il rapporto fiduciario che viene a instaurarsi tra la sola Camera e il Governo. Vi si appuntano non poche critiche. Si sostiene che questa previsione, più di altre, sposti il baricentro del rapporto tra legislativo ed esecutivo (a favore di quest’ultimo) in misura eccessiva. Si afferma che il combinato disposto di nuova legge elettorale – d’ispirazione fortemente maggioritaria – e nuovo assetto istituzionale, di cui il rapporto fiduciario tra Camera e Governo è emblema, produrrebbe l’eccessivo rafforzamento dell’esecutivo ai danni del Parlamento. Si può certamente essere d’accordo con quest’ultima affermazione. Tuttavia mi sentirei di puntare il dito più sulla legge elettorale che sul nuovo assetto istituzionale. Quest’ultimo, intendiamoci, può piacere o meno, ma perderebbe di coerenza laddove riproponesse il legame fiduciario tra il Governo ed entrambi i rami del Parlamento. Alla luce della mutata natura del Senato e dell’ispirazione stessa della riforma, quel legame non può che stabilirsi con la sola Camera. E’ più sensato rifiutare la riforma nella sua interezza che pretendere il permanere della doppia fiducia. Una legge elettorale diversa dall’Italicum, più attenta a garantire la rappresentatività e meno schiacciata sull’esigenza di governabilità, getterebbe una luce diversa sulla riforma e allontanerebbe lo spauracchio di una deriva autoritaria. Si noti che la legge elettorale non fa parte della riforma ed è quindi estranea al referendum; trattasi di legge ordinaria che come tale può essere modificata senza procedure aggravate. E’ fuorviante discutere delle due cose insieme senza le dovute precisazioni, facendo passare il messaggio che il destino della riforma e quello della legge elettorale siano indissolubilmente legati (pur ammettendo che questo sia vero nelle intenzioni dei fautori). D’altro canto si potrebbe obiettare che la relativa facilità con cui si può cambiare una legge elettorale potrebbe essere sfruttata in peggio e non in meglio (in termini di rappresentatività) e a fronte dei cambiamenti occorsi il rischio di una deriva autoritaria (soft) risulterebbe strutturalmente accresciuto.

balance-154516_640Siamo giunti alla fine di questo lungo post. Non è stato possibile dar conto di tutte le modifiche introdotte dalla riforma, né tanto meno approfondire ogni aspetto nella misura idealmente necessaria. La riforma è lunga e complessa, come spero sia ormai chiaro. L’intenzione di questo contributo non è certamente quella fornire indicazioni di voto. Ritengo che vi siano ragioni valide sia tra quelle dei detrattori che tra quelle dei sostenitori. Si tratterà di mettere sul piatto della bilancia i vari elementi e capire verso quale direzione penderà l’ago. E’ evidente che peserà anche la valutazione complessiva che si dà della riforma ed è difficile che essa sfugga a considerazioni soggettive, legate alla visione che ciascuno ha del sistema politico, del gioco democratico e via discorrendo; nulla di strano. L’unico monito che mi sento di rivolgere è quello di sforzarsi di leggere la riforma e maturare, nei limiti del possibile, una propria idea.

La Carta come modificata dalla riforma: testo a fronte con la Costituzione vigente.

La riforma costituzionale, tra teoria (politico-economica) e prassi (politico-renziana)

Il compito del cittadino italiano, chiamato a esprimersi sulla riforma costituzionale, è quanto mai arduo, per almeno due ragioni. La prima ha a che vedere con l’intrinseca complessità della riforma, non abbastanza evidenziata, l’altra discende dalla forte connotazione politica (in senso deteriore) che il varo di questa riforma ha assunto, per volontà del governo, in primis, nonché degli stessi cittadini, che vedono nel referendum una chance per sanzionarne l’operato. Poco importa che l’attitudine dei cittadini sia il riflesso dell’impostazione data dal governo, figlia del suo modus operandi, o della fisiologica dialettica governanti-governati; quale che sia la sua origine, essa rischia di relegare le argomentazioni più lucide e pertinenti, pro o contro che siano, in subordine. Ricondurre la discussione sui giusti binari significa distinguere tra questioni di legittimità e opportunità, tra questioni di forma e contenuto. Prima ancora di ragionare sulla bontà della riforma bisogna capire, in particolare, come si è arrivati alla sua adozione, se e su quale piano questo rilevi nell’ottica della scelta.

Andiamo con ordine, partendo dall’art. 138 della Costituzione, quella stessa Costituzione che alcuni dei critici più accalorati, quelli che puntano il dito contro l’illegittimità della riforma, evidentemente, non si sono presi la briga di leggere.

Art. 138. «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

Si noti il corsivo. L’adozione della riforma è avvenuta nel rispetto del dettato costituzionale. La questione semmai si pone su un piano di opportunità, non di legittimità. Nello stesso articolo si rinviene l’auspicio dei costituenti affinché la revisione sia il frutto di un consenso più ampio. Laddove, infatti, si raggiunga la sola maggioranza minima atta a far passare la legge (o comunque inferiore ai 2/3), è prevista la possibilità (non un obbligo) di ricorrere al referendum popolare, circostanza verificatasi già in precedenza, nel 2001 e nel 2006, con esiti alterni. E’ evidente che appellarsi all’illegittimità della riforma non giova alla discussione né allo stesso fronte critico.

Chiarito questo punto la discussione può spostarsi sull’opportunità dell’iter seguito dalla riforma. E’ il caso di richiamare un contributo tanto prezioso quanto sconosciuto fuori dagli ambiti accademici, The Calculus of Consent, pietra miliare nell’ambito della Teoria della Scelta Pubblica (meglio nota con la locuzione originale Public Choice Theory). Diamo per scontate una serie di premesse (sull’impostazione metodologica) che chi volesse andare oltre la mera intuizione – cui ci si affida per esigenze di sintesi e semplificazione – può trovare agevolmente. Nell’opera citata  Buchanan e Tullock (1962) propongono uno schema quanto mai efficace per sintetizzare il problema sotteso al processo decisionale, problema cui non sfugge la stesura delle “regole del gioco”. Consideriamo una questione generica sulla quale un gruppo di individui debba prendere una decisione. Vi sono due tipi di costo con cui bisogna fare i conti: il costo esterno della decisione (C), vale a dire il costo che ciascun individuo sopporta nel caso in cui venga assunta una decisione che lo vede contrario. L’altro tipo di costo è quello insito nella ricerca di un consenso più ampio, il costo della decisione, legato al tempo delle contrattazioni (D). Questi due costi configurano una situazione di trade-off, come risulta evidente dal grafico:

grafico
Mueller (2003)

Il costo esterno della decisione (C) è funzione decrescente del numero di individui dei quali si richiede il consenso affinché la decisione passi. Detto in altri termini, se è ragionevole ipotizzare che ogni individuo dotato di un potere di veto lo eserciti ogniqualvolta la decisione vada a pregiudicare i suoi interessi, più alto è il numero degli individui coinvolti (che debbano acconsentire) minore sarà il costo potenzialmente associato alla decisione. Se questo fosse l’unico costo insito nel processo decisionale sarebbe logico ricorrere alla regola dell’unanimità. Si tratta di una situazione ideale, tanto auspicabile quanto irrealistica. Il costo della decisione (D) segue una traiettoria speculare: aumenta al crescere del numero di individui il cui consenso condizioni la decisione. Tale circostanza è abbastanza intuitiva: più ampio è il consenso ricercato più lunghe e travagliate risulteranno le trattative. L’unanimità comporta un costo talmente elevato da prefigurare lo stallo decisionale. All’altro estremo la scelta è rimessa a un singolo. Il costo della decisione precipita ma il costo esterno della decisione è massimo. Una classica situazione di trade-off.

A livello analitico la soluzione si presenta in maniera piuttosto ovvia. Sommando verticalmente le due curve si combinano i due costi e si ottiene un’unica curva sulla quale si può rinvenire un punto di minimo. In corrispondenza di K la somma dei costi raggiunge il valore più basso; la maggioranza ottimale da assumere come regola, seguendo questo ragionamento, non è altro che K/N.  Qualcuno potrebbe trovarsi a disagio nel contemplare l’applicazione di una fredda logica costi-benefici alla questione in oggetto. Per quanto legittimo, tale disagio dovrebbe affievolirsi laddove si consideri la natura implicita di questa logica nelle regole vigenti (come nella quasi totalità delle scelte compiute dagli individui). In ogni caso non siamo qui a ragionare di sistemi filosofici quindi rimandiamo ad altre sedi la discussione sulle virtù e sui limiti dell’utilitarismo. Prendiamo lo schema proposto come un’utile rappresentazione – una semplificazione, se si vuole – del problema e facciamo un passo ulteriore.

Se i costi di cui si è parlato ricorrono con sistematicità, quali che siano le singole questioni su cui si è chiamati a decidere, non altrettanto può dirsi della misura in cui essi si manifestano. Vi saranno questioni di scarsa incidenza sulla vita dei più, tali per cui una maggioranza modesta può essere ottimale e questioni che implicano potenziali costi elevati (derivanti dalla decisione), per le quali il raggiungimento dell’ottimo implica l’utilizzo di maggioranze più inclusive. Come decidere, a priori, quali regole di voto applicare (quale maggioranza) a ciascun tipo di decisione? La risposta di Buchanan e Tullock (1962) ci riconduce al nostro oggetto di interesse, la Costituzione. Immaginiamo il processo decisionale democratico come un “gioco” a due stadi: un momento fondativo, lo stadio costituzionale, e un momento successivo, lo stadio parlamentare. Il primo momento è quello del contratto sociale – per dirla con un’espressione che rimanda a tutta una tradizione filosofica, iniziata a dir poco con Hobbes  – contratto che si materializza nella Costituzione. Buchanan e Tullock (1962) trovano sia quello il momento in cui gli individui si accordano sulle regole da adottare, in particolar modo sul tipo di maggioranza da prevedere per ciascun tipo di decisione che dovrà essere presa in futuro. Il problema però, lungi dal risolversi, regredisce al primo stadio: quale regola adottare per giungere alla stesura del contratto sociale? L’unica regola che garantirebbe a questo livello la piena legittimità delle regole da adottare per le scelte future, e dunque di quelle stesse scelte, sarebbe l’unanimità. E’ possibile? Non mancano i tentativi di rispondere a questa domanda, dai più discorsivi a quelli più formalizzati. Ebbene, non occorre dar conto di numeri o equazioni per intuire quello che emerge: tutto dipende dal grado di incertezza che precede la stesura delle regole del gioco. 

Un esempio dovrebbe chiarire il punto. Prendiamo il Monopoli. Supponiamo di non possedere le istruzioni e di stabilire le regole prima che i terreni vengano assegnati. Consideriamo il costo di un albergo. Deve essere il medesimo per tutti i terreni, Vicolo Corto come Parco della Vittoria? Chi avesse la fortuna di possedere Parco della Vittoria partirebbe con un vantaggio ulteriore rispetto a chi finisse per possedere Vicolo Corto. E chi ci assicura che Vicolo Corto non finirà nelle nostre mani? Probabilmente ci accorderemo su un sistema progressivo. Supponiamo, invece, che le regole vengano decise dopo la distribuzione dei terreni. Siamo sicuri che l’accordo si troverebbe?

Il problema è che questo stato di natura, antecedente al contratto sociale, caratterizzato da un grado di incertezza significativo, si dà più sulla carta che nella realtà. Si ricade nella situazione di partenza: l’unanimità per quanto auspicabile non rappresenta una strada percorribile. Dobbiamo accontentarci di una maggioranza. Quale maggioranza?

Si noti inoltre che la fattispecie non si pone nemmeno in questi termini perché il contratto sociale è già in essere e contiene le stesse regole che ne consentono la modifica. La riforma costituzionale può passare, a norma dell’art. 138, con un K che si trova circa a metà del grafico mostrato sopra. L’obiezione potrebbe essere che una questione delicata come la revisione delle regole del gioco presenti delle curve di costo diverse (si abbia un costo esterno della decisione particolarmente elevato); possiamo immaginare che il punto di minimo non si trovi all’incirca a metà ma più spostato verso destra, verso N. La condizione di ottimo richiederebbe – se questa ipotesi fosse credibile – che una frazione K/N maggiore di 1/2 più uno (maggioranza assoluta) sia assunta come maggioranza. Queste speculazioni, tuttavia, trovano un limite nel fatto che le regole del gioco – è utile ribadirlo – ci sono e contemplano la modifica della Costituzione (di parte di essa) con una maggioranza che potrà sembrare non ottimale, ma che tale, evidentemente, è sembrata a chi ha redatto il contratto sociale, pur con la riserva manifestata nella previsione del referendum. Veniamo proprio a questo. La regola che governa il referendum è una maggioranza semplice (la maggioranza dei voti espressi) per cui esso non garantisce una legittimità maggiore rispetto al passaggio parlamentare (a meno che non si voglia mettere in discussione la forma rappresentativa della democrazia). Ciò che garantisce, semmai, è che alla maggioranza parlamentare che ha voluto e votato la riforma corrisponda un’analoga maggioranza nella popolazione (ammesso che votino tutti gli aventi diritto). E’ evidente che si ricade in un’altra sfera di analisi, che riguarda, per l’appunto, la rappresentatività del sistema partitico, il sistema elettorale etc.

Dove ci portano queste riflessioni apparentemente oziose? Vediamo di trarre qualche conclusione.

  • La riforma è passata in modo legittimo (in maniera conforme alla legge).
  • La maggioranza prevista dall’art. 138 per le leggi di revisione costituzionale è suscettibile di essere criticata da un punto di vista teorico. E’ legittimo (questa volta in senso lato) mettere in discussione l’opportunità di adottare una riforma costituzionale con una maggioranza assoluta o comunque inferiore a una certa soglia.
  • Il referendum non ovvia alla mancata adozione da parte di una maggioranza qualificata, se non in maniera simbolica.

Infine è bene porsi un interrogativo: è giusto votare contro la riforma per il solo modo in cui è stata adottata, laddove lo si ritenga – nonostante la legittimità – poco opportuno? A ciascuno la sua opinione. Ritengo che ci si debba confrontare col contenuto prima di poter fare una scelta, per cui chiudo questo doveroso contributo sulla forma e vi rimando ai prossimi interventi.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The calculus of consent (Vol. 3). Ann Arbor: University of Michigan Press.

Mueller, D. C. (2003). Public Choice III. Cambridge University Press.

 

Bail-in, bail-out, cada dia yo te quiero mas

I Gipsy Kings non c’entrano, sebbene l’informazione sulle nuove norme inerenti ai salvataggi bancari sia stata tale da lasciare nella mente del cittadino medio l’eco di una manciata di parole più o meno comprensibili – alla stregua di un motivetto pop – associata, al più, a un rinnovato senso di sfiducia verso banche, governi e burocrazia europea. La trama è la solita: i cittadini vestono i panni dei buoni, gli ignari risparmiatori oppressi e tiranneggiati dai banchieri, cattivi per eccellenza, forti di propaggini politico-istituzionali tali da fare invidia alle creature tentacolari di verniana memoria. I recenti stress test e il caso MPS hanno rinverdito il dibattito, per usare un’espressione generosa.

Pur essendo evidente che a diversi portatori di interesse (i famosi stakeholders ormai onnipresenti nelle arringhe degli pseudo-dibattenti) corrisponde una diversa capacità di incidere sui processi decisionali, da qui ad agitare l’ipotesi complottista, buona per tutte le stagioni, il passo è veramente lungo. Prima di sfoggiare l’armamentario del dietrologo, il cittadino medio, e soprattutto l’opinionista di turno, dovrebbe entrare nel merito della questione. Per farla breve, di cosa stiamo parlando?

juggle-1027150_640

Bail-in si contrappone a bail-out, espressione con la quale si è tradizionalmente indicato il salvataggio di un’istituzione finanziaria. Tale salvataggio, laddove sia occorso, ha spesso visto l’esborso di risorse pubbliche, a fronte di esigenze di per sé legittime, dalla tutela del risparmio alla necessità di scongiurare il rischio sistemico o di interrompere il contagio tra istituzioni finanziarie. Se queste esigenze appaiono legittime, altrettanto lo sono le obiezioni che possono muoversi all’intervento pubblico in favore delle banche. Soccorrere, a vario titolo, una banca per salvaguardare i risparmiatori e scongiurare gli effetti finanziari, e in potenza economici, di un suo fallimento significa minare l’efficacia della cosiddetta disciplina di mercato. Un giocatore che non tema le perdite, in virtù di un’implicita garanzia fornita dal banco, punterà le proprie fiches con maggiore disinvoltura (si parla, in gergo, di azzardo morale); qualora il giocatore stia puntando per conto di un altro, la garanzia opera da disincentivo nei confronti di chi avrebbe interesse a monitorarne le mosse. Diversamente – e fuor di metafora – una banca per la quale il fallimento sia una prospettiva credibile (una minaccia sempre incombente), sarà incentivata a operare secondo linee di maggior prudenza (la qual cosa può derivare dal fatto che i gestori abbiano un interesse diretto o dalla circostanza che essi siano sottoposti a un più motivato controllo da parte degli interessati). Si aggiunga che ricorrendo al bail-out il costo dell’operazione ricade “equamente” su tutti i contribuenti e che si alimenta il circolo vizioso rischio bancario-rischio sovrano (aspetto di estrema rilevanza sul quale auspicabilmente si tornerà in discussioni successive). Queste considerazioni ci portano alle nuove norme approvate in sede europea tra il 2014 e il 2015 e in vigore dall’inizio dell’anno in corso, tra cui spicca la procedura di bail-in. Quest’ultima prevede che siano azionisti e creditori della banca in crisi a sostenere gli eventuali costi della sua risoluzione. La normativa è peraltro corredata da previsioni poste a tutela dei piccoli risparmiatori, parti “deboli” del rapporto contrattuale e con ciò meritevoli di una tutela più intensa. Si comprenderà, allora, come la nuova normativa non faccia che rispondere alle esigenze poste in luce poco sopra: favorire la disciplina di mercato ed evitare che i costi derivanti dal dissesto di una banca ricadano indebitamente su tutti i contribuenti.

Due puntualizzazioni si rendono necessarie.

Siamo in presenza, come accade sistematicamente, di un trade-off, una circostanza in cui, a fronte di due interessi, il beneficio dell’uno può darsi solo a detrimento dell’altro. Non si può escludere, dunque, che in circostanze eccezionali il bail-out possa rappresentare una scelta opportuna, se non inevitabile. Rimane il fatto che esso non dovrebbe assurgere a regola e che la nuova normativa vada salutata positivamente.

E’ bene, infine, che il velo di ironia usato in apertura non tragga in inganno il lettore. Il riferimento alla retorica buoni-cattivi, di cui al racconto mediatico, non preclude la possibilità  l’onere, se si vuole – di evidenziare le storture che possono effettivamente verificarsi nell’ambito del rapporto banca-cliente. Se, come pare sia accaduto in tempi recenti, l’obbligazione subordinata x, titolo di debito più rischioso di un’obbligazione standard, è stata spacciata alla vostra nonna per un investimento sicuro, o se, ancora, l’acquisto di quella stessa obbligazione vi è stato imposto come condizione per l’erogazione di un mutuo, ebbene, è ovvio che dobbiate essere risarciti, che si accertino le responsabilità e che i comportamenti fraudolenti siano stigmatizzati e sanzionati. E’ legittimo contestare la normativa, ancora meglio la sua mancata applicazione (nel contesto italiano, quasi sempre, è più un problema di enforcement che di mancanza di leggi), come lo è contestare l’operato degli organismi di vigilanza. E’ doveroso che tali storture vengano alla luce e che vi si ponga rimedio, l’importante è che esse non diventino il pretesto per far scadere il discorso e gettare ancora una volta in un unico calderone populista banche, governo e antichi astronauti.