Bail-in, bail-out, cada dia yo te quiero mas

I Gipsy Kings non c’entrano, sebbene l’informazione sulle nuove norme inerenti ai salvataggi bancari sia stata tale da lasciare nella mente del cittadino medio l’eco di una manciata di parole più o meno comprensibili – alla stregua di un motivetto pop – associata, al più, a un rinnovato senso di sfiducia verso banche, governi e burocrazia europea. La trama è la solita: i cittadini vestono i panni dei buoni, gli ignari risparmiatori oppressi e tiranneggiati dai banchieri, cattivi per eccellenza, forti di propaggini politico-istituzionali tali da fare invidia alle creature tentacolari di verniana memoria. I recenti stress test e il caso MPS hanno rinverdito il dibattito, per usare un’espressione generosa.

Pur essendo evidente che a diversi portatori di interesse (i famosi stakeholders ormai onnipresenti nelle arringhe degli pseudo-dibattenti) corrisponde una diversa capacità di incidere sui processi decisionali, da qui ad agitare l’ipotesi complottista, buona per tutte le stagioni, il passo è veramente lungo. Prima di sfoggiare l’armamentario del dietrologo, il cittadino medio, e soprattutto l’opinionista di turno, dovrebbe entrare nel merito della questione. Per farla breve, di cosa stiamo parlando?

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Bail-in si contrappone a bail-out, espressione con la quale si è tradizionalmente indicato il salvataggio di un’istituzione finanziaria. Tale salvataggio, laddove sia occorso, ha spesso visto l’esborso di risorse pubbliche, a fronte di esigenze di per sé legittime, dalla tutela del risparmio alla necessità di scongiurare il rischio sistemico o di interrompere il contagio tra istituzioni finanziarie. Se queste esigenze appaiono legittime, altrettanto lo sono le obiezioni che possono muoversi all’intervento pubblico in favore delle banche. Soccorrere, a vario titolo, una banca per salvaguardare i risparmiatori e scongiurare gli effetti finanziari, e in potenza economici, di un suo fallimento significa minare l’efficacia della cosiddetta disciplina di mercato. Un giocatore che non tema le perdite, in virtù di un’implicita garanzia fornita dal banco, punterà le proprie fiches con maggiore disinvoltura (si parla, in gergo, di azzardo morale); qualora il giocatore stia puntando per conto di un altro, la garanzia opera da disincentivo nei confronti di chi avrebbe interesse a monitorarne le mosse. Diversamente – e fuor di metafora – una banca per la quale il fallimento sia una prospettiva credibile (una minaccia sempre incombente), sarà incentivata a operare secondo linee di maggior prudenza (la qual cosa può derivare dal fatto che i gestori abbiano un interesse diretto o dalla circostanza che essi siano sottoposti a un più motivato controllo da parte degli interessati). Si aggiunga che ricorrendo al bail-out il costo dell’operazione ricade “equamente” su tutti i contribuenti e che si alimenta il circolo vizioso rischio bancario-rischio sovrano (aspetto di estrema rilevanza sul quale auspicabilmente si tornerà in discussioni successive). Queste considerazioni ci portano alle nuove norme approvate in sede europea tra il 2014 e il 2015 e in vigore dall’inizio dell’anno in corso, tra cui spicca la procedura di bail-in. Quest’ultima prevede che siano azionisti e creditori della banca in crisi a sostenere gli eventuali costi della sua risoluzione. La normativa è peraltro corredata da previsioni poste a tutela dei piccoli risparmiatori, parti “deboli” del rapporto contrattuale e con ciò meritevoli di una tutela più intensa. Si comprenderà, allora, come la nuova normativa non faccia che rispondere alle esigenze poste in luce poco sopra: favorire la disciplina di mercato ed evitare che i costi derivanti dal dissesto di una banca ricadano indebitamente su tutti i contribuenti.

Due puntualizzazioni si rendono necessarie.

Siamo in presenza, come accade sistematicamente, di un trade-off, una circostanza in cui, a fronte di due interessi, il beneficio dell’uno può darsi solo a detrimento dell’altro. Non si può escludere, dunque, che in circostanze eccezionali il bail-out possa rappresentare una scelta opportuna, se non inevitabile. Rimane il fatto che esso non dovrebbe assurgere a regola e che la nuova normativa vada salutata positivamente.

E’ bene, infine, che il velo di ironia usato in apertura non tragga in inganno il lettore. Il riferimento alla retorica buoni-cattivi, di cui al racconto mediatico, non preclude la possibilità  l’onere, se si vuole – di evidenziare le storture che possono effettivamente verificarsi nell’ambito del rapporto banca-cliente. Se, come pare sia accaduto in tempi recenti, l’obbligazione subordinata x, titolo di debito più rischioso di un’obbligazione standard, è stata spacciata alla vostra nonna per un investimento sicuro, o se, ancora, l’acquisto di quella stessa obbligazione vi è stato imposto come condizione per l’erogazione di un mutuo, ebbene, è ovvio che dobbiate essere risarciti, che si accertino le responsabilità e che i comportamenti fraudolenti siano stigmatizzati e sanzionati. E’ legittimo contestare la normativa, ancora meglio la sua mancata applicazione (nel contesto italiano, quasi sempre, è più un problema di enforcement che di mancanza di leggi), come lo è contestare l’operato degli organismi di vigilanza. E’ doveroso che tali storture vengano alla luce e che vi si ponga rimedio, l’importante è che esse non diventino il pretesto per far scadere il discorso e gettare ancora una volta in un unico calderone populista banche, governo e antichi astronauti.

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